Accordo›Parte III
Art. XIV
In vigore dal 25 gen 1979
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Articolo XIV.
Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui all'articolo II, lettera a), saranno presi in considerazione da parte dell'Italia, ove necessario, i periodi accreditati in virtù del Regime pensionistico del Canada secondo i criteri di cui all'articolo XI paragrafo, lettere b) (ii).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xiv