Accordo›Parte III
Art. XVI
In vigore dal 25 gen 1979
MAGGIORAZIONI O ASSEGNI FAMILIARI PER LE PERSONE A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONE
Articolo XVI.
Qualora, in virtù della legislazione italiana, una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia, per invalidità o ai superstiti mentre si trovi nel territorio di una delle due Parti, tale persona avrà diritto a ricevere maggiorazioni della prestazione o assegni familiari per una persona a carico se questa risieda nel territorio di una delle due Parti e come sarà specificato nelle intese amministrative.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xvi