Accordo›Parte IV
Art. XXI
In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XXI.
Qualsiasi domanda, notifica o ricorso che, in base alla legislazione di una Parte, avrebbe dovuto essere presentato entro un determinato termine all'Autorità competente di tale Parte o ad una Istituzione (della detta Parte) incaricata dell'applicazione del presente Accordo, ma che invece sia stato presentato entro lo stesso termine alla corrispondente Autorità o Istituzione dell'altra Parte sarà considerato come se fosse stato presentato alla Autorità o alla Istituzione della prima Parte. In tali casi l'Autorità o Istituzione della seconda Parte provvederà a far pervenire al più presto possibile all'Autorità o Istituzione della prima Parte la domanda, la notifica o il ricorso.
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