AccordoParte IV

Art. XXII

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XXII. Le Autorità competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque difficoltà che potrà sorgere nell'applicazione del presente Accordo, nello spirito e secondo i principi fondamentali dell'Accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xxii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo