Accordo›Parte IV
Art. XXII
In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XXII.
Le Autorità competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque difficoltà che potrà sorgere nell'applicazione del presente Accordo, nello spirito e secondo i principi fondamentali dell'Accordo stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xxii