AccordoParte IV

Art. XXV

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XXV. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica verranno scambiati il più presto possibile. Il presente Accordo prenderà effetto, dopo la ratifica, alla conclusione delle intese amministrative di cui all'articolo XIX, paragrafo. Qualora le intese amministrative riguardino solo una parte del presente Accordo, solo tale parte prenderà effetto. Il presente Accordo resterà in vigore senza limitazione di durata. Potrà essere denunciato da una delle Parti mediante notifica per iscritto all'altra Parte, con 12 mesi di preavviso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO in duplice copia nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized there to by respective Governments, have signed this Agreement. DONE in duplicate in English, French and italian, the three texts being equally authoritative. EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signè le present Accord. FAIT en double exemplaire en langues francaise, anglaise et italienne, les trois textes faisant egalement foi. DONE at Toronto this 17 th day of november 1977. FATTO a Toronto il 17 novembre 1977. FAIT à Toronto le 17 novembre 1977. Per il Governo dell'Italia For the Government of Italy Pour le Gouvernement d'Italie (SMOQUINA) (Giulio ANDREOTTI) Per il Governo del Canada For the Government of Canada Pour le Gouvernement du Canada (TRUDEAU) (Monique BEGIN) Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
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