AccordoParte IV

Art. XX

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XX. Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse ed oneri previsti dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di qualsiasi certificato o documento richiesto da tale legislazione è estesa ai certificati e documenti richiesti dalla legislazione dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xx

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