Accordo›Parte IV
Art. XX
In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XX.
Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse ed oneri previsti dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di qualsiasi certificato o documento richiesto da tale legislazione è estesa ai certificati e documenti richiesti dalla legislazione dell'altra Parte.
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