Accordo›Parte IV
Art. XXII
22 / 25In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XXII.
Le Autorità competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque difficoltà che potrà sorgere nell'applicazione del presente Accordo, nello spirito e secondo i principi fondamentali dell'Accordo stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xxii