AccordoParte II

Art. VII

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo VII. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato a bordo di una nave dell'altra Parte, gli si applicherà la legislazione di quest'ultima Parte, come se fosse soddisfatto ogni requisito riguardante la cittadinanza, la residenza o il domicilio. I membri dell'equipaggio di una nave di una delle due Parti, che sono remunerati da un datore di lavoro avente una sede effettiva nel territorio dell'altra Parte e che risiedono nel territorio di tale Parte, saranno soggetti alla legislazione di detta Parte. Ai fini del presente articolo per nave di una Parte si intende, per quanto concerne il Canada, una nave o battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente una sede effettiva nel Canada e, per quanto concerne l'Italia, una nave o battello battente bandiera italiana.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-vii

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