Art. XVIII
AccordoParte IV

Art. XVIII

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In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XVIII. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni per invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtù della legislazione di una delle due Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell'altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell'altra Parte.
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