Accordo›Capo VII
Art. 36
Contingenti trimestrali
In vigore dal 8 set 1978
.
(Contingenti trimestrali)
1) Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui, a
norma del paragrafo i) dell', e con riserva di quanto dispone l', il Consiglio attribuisce a ciascun Membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffè sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.
2) Ognuno dei suddetti contingenti deve essere il più possibile
prossimo al 25 per cento del contingente annuo dei singoli Membri.
Nessun Membro è autorizzato ad esportare più del 30 per cento nel
corso del primo trimestre, più del 60 per cento nel corso dei due primi trimestri, e più dell'80 per cento nel corso dei tre primi trimestri. Qualora, nel corso di un trimestre, le esportazioni di un Membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.
3) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per ciò che riguarda l'attuazione del paragrafo 6) dell'.
4) Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un Membro
esportatore consideri che i limiti previsti al paragrafo 2) del presente articolo potrebbero recare grave pregiudizio alla sua economia, il Consiglio può, su richiesta del Membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'. Il Membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per ciò che riguarda il mantenimento della stabilità dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il Consiglio autorizza un Membro ad esportare più del 35 per cento del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, più del 65 per cento nel corso dei due primi trimestri e più dell'85 per cento nel corso dei tre primi trimestri.
.
(Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-36