AccordoCapo VII

Art. 38

Misure concernenti i prezzi

In vigore dal 8 set 1978
. (Misure concernenti i prezzi) 1) Il Consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto. 2) Sulla base di detto sistema, il Consiglio può fissare dei margini di prezzo e dei prezzi differenziati per i principali tipi e/o gruppi di caffè, nonché un margine di prezzi composti. 3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il Consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione: - dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori; - dalle modifiche del sistema monetario internazionale; - dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo; - da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al Consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati. 4) Il Consiglio adotta un regolamento concernente l'incidenza del contingentamento e dell'aggiustamento dei contingenti sui contratti stipulati prima della introduzione o dell'adeguamento dei contingenti stessi.
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