Accordo›Capo VII
Art. 38
40 / 71Misure concernenti i prezzi
In vigore dal 8 set 1978
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(Misure concernenti i prezzi)
1) Il Consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.
2) Sulla base di detto sistema, il Consiglio può fissare dei
margini di prezzo e dei prezzi differenziati per i principali tipi e/o gruppi di caffè, nonché un margine di prezzi composti.
3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del
presente articolo, il Consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione:
- dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione
che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori;
- dalle modifiche del sistema monetario internazionale;
- dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo;
- da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al
conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al
Consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.
4) Il Consiglio adotta un regolamento concernente l'incidenza del contingentamento e dell'aggiustamento dei contingenti sui contratti stipulati prima della introduzione o dell'adeguamento dei contingenti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-38