Accordo›Capo VII
Art. 34
Fissazione del contingente annuo globale
In vigore dal 8 set 1978
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(Fissazione del contingente annuo globale)
Salvo quanto è disposto nell', il Consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo fra l'altro conto dei seguenti elementi:
a) previsione del consumo annuo dei Membri importatori;
b) previsione delle importazioni dei Membri da altri Membri
importatori e da paesi non Membri;
c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi
Membri importatori e nei porti franchi;
d) osservanza delle disposizioni dell' concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;
e) esportazioni dei Membri esportatori verso i Membri importatori
e i paesi non Membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta d'introdurre o di ripristinare i contingenti a norma dei paragrafi 1) e 5) dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-34