Accordo›Capo VII
Art. 31
Membri esportatori ai quali non è attribuito un contingente di base
In vigore dal 8 set 1978
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(Membri esportatori ai quali non è attribuito un contingente di base)
1) Non è attribuito un contingente di base ai Membri esportatori elencati nell'allegato 1, salvo, il disposto dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo. Durante l'annata caffearia 1976/77, detti Membri disporranno, salvo per il disposto dell', del contingente annuo di esportazione iniziale indicato nella colonna I del medesimo allegato. Salvo quanto è disposto nel paragrafo 2) del presente articolo e nell', il contingente di tali Membri viene aumentato durante ciascuna delle annate caffearie successive, in base ai seguenti criteri:
a) del 10 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale è inferiore a 100.000 sacchi;
b) del 5 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale è uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
Ai fini della fissazione dei contingenti annui dei Membri in
questione, al momento dell'introduzione o del ripristino del contingentamento a norma dell', si considera che i suddetti aumenti annui hanno avuto effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.
2) Entro il 31 luglio di ciascuna annata, ognuno dei Membri ai
quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio i quantitativi di caffè di cui presumibilmente disporrà per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia seguente. I quantitativi così indicati dai singoli Membri esportatori costituiscono i loro contingenti rispettivi per l'annata caffearia seguente, a condizione che i quantitativi stessi siano compresi entro i limiti autorizzati di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
3) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale è inferiore a 100.000 sacchi, raggiunga o superi il volume massimo di 100.000 sacchi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro diventano applicabili le disposizioni riguardanti i Membri esportatori il cui contingente annuo di esportazione iniziale è uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
4) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale è inferiore a 400.000 sacchi, raggiunga la cifra massima di 400.000 di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro si applicano le disposizioni dell' e il Consiglio stabilisce per esso un contingente di base.
5) Ogni Membro esportatore che figuri nell'elenco dell'allegato I e
le cui esportazioni ammontino a 100.000 o più sacchi, può, in qualsiasi momento, chiedere al Consiglio di fissare per esso un contingente di base.
6) Ai Membri il cui contingente annuo è inferiore a 100.000 sacchi
non si applicano le disposizioni degli .
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