Accordo›Capo VII
Art. 35
Attribuzione dei contingenti annui
In vigore dal 8 set 1978
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(Attribuzione dei contingenti annui)
1) Sulla base della decisione adottata a norma dell', e previa deduzione del volume di caffè necessario per l'applicazione del disposto dell', vengono attribuiti ai Membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70 per cento del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell', e viene ripartita tra i Membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'. La quota variabile corrisponde al 30 per cento del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'.
Dette percentuali possono essere modificate dal Consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70 per cento. Salvo quanto dispone il paragrafo 2) del presente articolo, la quota variabile viene ripartita tra i Membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun Membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i Membri esportatori che dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun Membro può ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40 per cento del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il Consiglio non fissi un diverso limite.
2) Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate, in conformità delle apposite norme sulla verifica delle scorte, al termine della campagna di ciascun Membro esportatore che precede immediatamente la fissazione dei contingenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-35