Accordo›Capo VII
Art. 39
Altre misure di adeguamento dei contingenti
In vigore dal 8 set 1978
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(Altre misure di adeguamento dei contingenti)
1) Quando sia in vigore il contingentamento, il Consiglio si
riunisce allo scopo di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'.
2) Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i
margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiscono i calcoli, nonché il numero e il volume degli adeguamenti.
3) Il Consiglio può altresì istituire un meccanismo di aumenti
dei contingenti in relazione al movimento dei prezzi dei principali tipi e/o gruppi di caffè.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-39