AccordoCapo VII

Art. 43

Certificati di origine e di riesportazione

In vigore dal 8 set 1978
. (Certificati di origine e di riesportazione) 1) Tutto il caffè esportato da un Membro è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione. 2) Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffè riesportato da un Membro è provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione, e attestano che il caffè cui essi si riferiscono è stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo. 3) Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di Membri importatori che formano una unione doganale. 4) Il Consiglio può adottare un regolamento concernente la stampa, la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio da parte dell'organizzazione di marche per l'esportazione di caffè dietro versamento di un diritto il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio stesso. L'apposizione di dette marche sui certificati di origine può costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il Consiglio può adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilire. 5) Ciascun Membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo. L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il Membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione è qualificato per assumere, in conformità ai regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilità che incombono al Membro, e che esso è disposto a farlo. Il Consiglio può in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter più riconoscere un determinato organo non governativo. Il Consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accertare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffè esportati dai singoli Membri. 6) Gli organi non governativi approvati nella funzione di uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, conservano i registri dei certificati rilasciati, nonché i documenti sui quali si è fondato il rilascio, per almeno quattro anni. Prima di essere approvati, nella funzione di uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'organizzazione per eventuali ispezioni. 7) Se il contingentamento è in vigore, i Membri vietano, salvo quanto è disposto nell' e nei paragrafi 1) e 2) dell', l'importazione di qualsiasi partita di caffè non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformità del regolamento adottato dal Consiglio. 8) A piccoli quantitativi di caffè, nella forma che il Consiglio potrà determinare, nonché al caffè destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-43

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