AccordoCapo VII

Art. 45

Regolamentazione delle importazioni

In vigore dal 8 set 1978
. (Regolamentazione delle importazioni) 1) Per impedire ai paesi non Membri di aumentare le loro esportazioni a detrimento dei Membri esportatori, tutti i Membri, quando è in vigore il contingentamento, limitano le sue importazioni annue di caffè da paesi non Membri, che non erano parti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, a una quantità pari alla media annua delle sue importazioni di caffè da paesi non Membri, per il periodo dall'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso. 2) Quando è in vigore il contingentamento, i Membri limitano altresì le loro importazioni annue di caffè da ogni paese non Membro che era Parte dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, o all'Accordo internazionale del 1968 sul caffè dopo la sua proroga, a una quantità non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non Membro nel corso delle annate caffearie dal 1968/69 al 1971/72. Detta percentuale corrisponde al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale, a norma del paragrafo 1) dell', al momento in cui i contingenti diventano effettivi. 3) Il Consiglio può sospendere o modificare le suddette limitazioni quantitative, qualora consideri che misure così intese siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo. 4) Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i Membri importatori hanno contratto nei confronti di paesi non Membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni Membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il più possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti. Il Membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il più rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo ed espone in forma circostanziata al Consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto. 5) Qualora un Membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il Consiglio può sospendere sia il suo diritto di voto al Consiglio che il suo diritto di voto al comitato esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo