Accordo›Capo VIII
Art. 49
Miscele e succedanei
In vigore dal 8 set 1978
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(Miscele e succedanei)
1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi
regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffè, di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffè. I Membri si sforzano di vietare la pubblicità e la vendita, sotto la denominazione di caffè, di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90 per cento di caffè verde come materia prima di base.
2) Il Consiglio ha facoltà di chiedere ad un paese Membro di
adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-49