AccordoCapo VIII

Art. 52

Consultazione e collaborazione con la categoria interessata

In vigore dal 8 set 1978
. (Consultazione e collaborazione con la categoria interessata) 1) L'organizzazione resta in stretto collegamento con le organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffè, nonché con gli esperti in materia di caffè. 2) I Membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del presente Accordo in modo consono alle strutture commerciali esistenti e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della categoria interessata.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-52

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