Accordo
Art. 57
Consultazioni
In vigore dal 8 set 1978
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(Consultazioni)
Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell'. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i Membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-57