Accordo

Art. 58

Controversie e ricorsi

In vigore dal 8 set 1978
. (Controversie e ricorsi) 1) Ogni controversia relativa, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte nella controversia, deferita al Consiglio che deciderà in merito. 2) Quando una controversia è deferita al Consiglio in virtù del paragrafo i) del presente articolo, la maggioranza dei Membri, o più, membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia. a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimità dal Consiglio, tale commissione si compone di: i) Due persone designate dai Membri esportatori, e cioè un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico; ii) Due persone designate dai Membri importatori, in base agli stessi criteri; iii) Un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate in virtù dei commi i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio. b) I cittadini dei paesi che sono Parti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva. c) I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun Governo. d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'organizzazione. 4) Il parare motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti. 5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo esame. 6) Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito. 7) Un Membro può essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo a seguito di votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa. 8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso può, senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonché il diritto di voto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dall'organizzazione, in virtù dell'. 9) Un Membro può chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il Consiglio esamini il caso.
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