Accordo›Capo X
Art. 62
Adesione
In vigore dal 8 set 1978
.
(Adesione)
1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'organizzazione delle
Nazioni Unite, o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, può, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il
Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-62