Art. 62 · Adesione
AccordoCapo X

Art. 62

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Adesione

In vigore dal 8 set 1978
. (Adesione) 1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, può, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.
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