Accordo›Capo X
Art. 65
Recesso volontario
In vigore dal 8 set 1978
.
(Recesso volontario)
Ogni parte contraente può in qualsiasi momento recedere dal
presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-65