AccordoCapo X

Art. 70

Disposizioni supplementari e transitorie

In vigore dal 8 set 1978
. (Disposizioni supplementari e transitorie) 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, prorogato mediante protocollo. 2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, prorogato mediante protocollo: a) Tutte le misure adottate in virtù dell'Accordo del 1968, prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, che siano in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo; b) Tutte le decisioni che il Consiglio adotterà nel corso dell'annata caffearia 1975/76 per essere applicate nell'annata caffearia 1976/77, verranno deliberate nell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che avrà luogo nel corso dell'annata caffearia 1975/76; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.
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