Accordo›Capo X
Art. 70
70 / 71Disposizioni supplementari e transitorie
In vigore dal 8 set 1978
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(Disposizioni supplementari e transitorie)
1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo
internazionale del 1968 sul caffè, prorogato mediante protocollo.
2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo
internazionale del 1968 sul caffè, prorogato mediante protocollo:
a) Tutte le misure adottate in virtù dell'Accordo del 1968,
prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, che siano in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
b) Tutte le decisioni che il Consiglio adotterà nel corso
dell'annata caffearia 1975/76 per essere applicate nell'annata caffearia 1976/77, verranno deliberate nell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che avrà luogo nel corso dell'annata caffearia 1975/76; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.
Storico versioni
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