Art. 3

In vigore dal 8 set 1978
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1977 e 1978, valutato, rispettivamente, in lire 55 milioni e in lire 65 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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