AccordoCapo X

Art. 64

Applicazione a territori designati

In vigore dal 8 set 1978
. (Applicazione a territori designati) 1) Ogni Governo ha facoltà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designali nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima. 2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall', o intende autorizzare tale o tal altro di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito in virtù dell' o dell', può farlo trasmettendo al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso. 3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo I del presente articolo può, in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non è più applicabile ad un determinato territorio, peraltro da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica. 4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo in virtù del paragrafo I diviene indipendente, il Governo del nuovo Stato può, entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esso ha assunto i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine stabilito per l'esecuzione della notifica.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-64

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