Accordo›Capo III
Art. 7
Partecipazione successiva in gruppo
In vigore dal 8 set 1978
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(Partecipazione successiva in gruppo)
Due o più membri esportatori possono chiedere in qualsiasi momento
al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) dell'.
Dal momento in cui il Consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2), 3, 4) e 5) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-7