AccordoCapo I

Art. 2

Impegni generali dei Membri

In vigore dal 8 set 1978
. (Impegni generali dei Membri) 1) I Membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'. Essi si impegnano inoltre a perseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi del presente Accordo e osservandone le disposizioni. 2) I Membri riconoscono la necessità di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffè a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un incremento auspicabile del consumo. 3) I Membri esportatori si impegnano a non adottare o a non mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia modo di vendere caffè a paesi non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei Membri importatori. 4) Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica dell'attuazione di quanto è disposto al paragrafo 3) del presente articolo e può chiedere ai Membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'. 5) I Membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffè. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i Membri esportatori si assumono la responsabilità di vigilare affinché i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i Membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffè siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi cooperano attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi Membri esportatori, per far si che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi Membri.
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