Accordo›Capo III
Art. 4
Membri dell'Organizzazione
In vigore dal 8 set 1978
.
(Membri dell'Organizzazione)
1) Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai
quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1) dell', un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo per quanto è disposto dagli .
2) In condizioni che saranno definite dal Consiglio, un Membro può
cambiare di categoria.
3) Ogni qualvolta ricorre nel testo del presente Accordo, il
termine "Governo" si intende applicabile anche alla Comunità economica europea o ad altra organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilità e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, e in particolare di accordi sui prodotti primari.
4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non
dispone di un proprio voto, bersi, in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa è autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
5) A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non è applicabile il disposto del paragrafo 1) dell'; tuttavia essa può partecipare alle discussioni del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 1) dell', i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-4