Accordo›Capo III
Art. 5
Partecipazione separata di territori designati
In vigore dal 8 set 1978
.
(Partecipazione separata di territori designati)
Ogni parte contraente importatrice netta di caffè può, ad ogni
momento, per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2) dell', dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che essa rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffè.
In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non
designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualità di Membro distinto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-5