Accordo›Capo IV
Art. 12
Sessioni del Consiglio
In vigore dal 8 set 1978
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(Sessioni del Consiglio)
Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso può tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo, o di cinque Membri, o di uno o più Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-12