Accordo›Capo IV
Art. 16
Composizione del Comitato esecutivo
In vigore dal 8 set 1978
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(Composizione del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di
otto Membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'. Essi sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro del Comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desiderate, uno o più rappresentanti supplenti.
Ciascun Membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.
3) Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono
eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili.
Il Presidente e il Vicepresidente facente funzione di Presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto Presidente, o un Vicepresidente esercita le funzioni di Presidente, il diritto di voto è esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente e il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'organizzazione, ma può riunirsi altrove.
Storico versioni
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