Accordo›Capo IV
Art. 15
Decisioni del Consiglio
In vigore dal 8 set 1978
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(Decisioni del Consiglio)
1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le
sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
2) Per tutte le decisioni che il Consiglio, a norma dell'Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi, si applica la seguente procedura:
a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio così decide a maggioranza dei Membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
b) qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
c) qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la
maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta è considerata adottata;
d) se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa è
considerata respinta.
3) I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le
decisioni che il Consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.
Storico versioni
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