Art. 16 · Composizione del Comitato esecutivo
AccordoCapo IV

Art. 16

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Composizione del Comitato esecutivo

In vigore dal 8 set 1978
. (Composizione del Comitato esecutivo) 1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto Membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'. Essi sono rieleggibili. 2) Ciascun Membro del Comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desiderate, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun Membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri. 3) Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Il Presidente e il Vicepresidente facente funzione di Presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto Presidente, o un Vicepresidente esercita le funzioni di Presidente, il diritto di voto è esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente e il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia. 4) Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'organizzazione, ma può riunirsi altrove.
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