AccordoCapo IV

Art. 21

Direttore esecutivo e personale

In vigore dal 8 set 1978
. (Direttore esecutivo e personale) 1) Il Consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni per la nomina del direttore esecutivo; esse sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari. 2) Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi della organizzazione; egli è responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui devoluti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo. 3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio. 4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, nè nel commercio o nel trasporto del caffè. 5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun Membro, nè da alcuna autorità esterna all'organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'organizzazione. Tetti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dal direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione di loro compiti.
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