Accordo›Capo IV
Art. 21
23 / 71Direttore esecutivo e personale
In vigore dal 8 set 1978
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(Direttore esecutivo e personale)
1) Il Consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione
del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni per la nomina del direttore esecutivo; esse sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi
della organizzazione; egli è responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui devoluti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo.
3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al
regolamento stabilito dal Consiglio.
4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, nè nel commercio o nel trasporto del caffè.
5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun Membro, nè da alcuna autorità esterna all'organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'organizzazione. Tetti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dal direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione di loro compiti.
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