Accordo›Capo V
Art. 23
Privilegi e immunità
In vigore dal 8 set 1978
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(Privilegi e immunità)
1) L'organizzazione è dotata di personalità giuridica. Essa
dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonché di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio dello loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (al seguito denominato Governo ospite) e l'organizzazione in data 28 maggio 1969.
3) L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2) del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso può tuttavia cessare:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'organizzazione edilizia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; o
c) qualora l'organizzazione cessi di esistere.
4) L'organizzazione può concludere con uno o più altri Membri
quegli accordi in materia di privilegi e di immunità, che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo;
detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
5) I governi dei paesi Membri, a parte il Governo ospite, accordano
all'organizzazione, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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