Accordo›Capo VII
Art. 28
Disposizioni generali
In vigore dal 8 set 1978
.
(Disposizioni generali)
1) Tutte le decisioni che il Consiglio prende a norma delle
disposizioni del presente capo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
2) Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal Consiglio.
Quest'ultimo può tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capo per periodi maggiori di dodici mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-28