AccordoCapo VII

Art. 32

Disposizioni relative all'adeguamento dei contingenti di base

In vigore dal 8 set 1978
. (Disposizioni relative all'adeguamento dei contingenti di base) 1) Qualora un paese importante che non era parte dell'Accordo internazionale del 1968 del caffè, nè dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè successivamente alla sua proroga, divenga parte del presente Accordo, il Consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'. 2) L'adeguamento di cui al paragrafo 1) del presente articolo si effettua o in base alla media delle esportazioni dei singoli Membri esportatori verso il paese importatore in questione, nel periodo dal 1968 al 1972, ovvero in base alla partecipazione proporzionale di ciascun Membro esportatore alla media delle importazioni di detto paese, calcolata per lo stesso periodo. 3) Il Consiglio sanziona i dati numerici sui quali è calcolato l'adeguamento dei contingenti di base, e i criteri da applicare per l'attuazione di quanto è disposto nel presente articolo.
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