AccordoCapo VII

Art. 37

Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali

In vigore dal 8 set 1978
. (Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali) 1) Qualora lo esiga la situazione del mercato, il Consiglio può modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli . Salvo il disposto del paragrafo 1) dell', e tolti i casi previsti dall' e del paragrafo 3) dell', i contingenti dei singoli Membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale. 2) Nonostante il disposto del paragrafo 1) del presente articolo, il Consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, può adottare i contingenti trimestrali dei Membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-37

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