Accordo›Capo VII
Art. 40
Quote di contingenti non coperte
In vigore dal 8 set 1978
.
(Quote di contingenti non coperte)
1) Ciascun Membro esportatore deve dichiarare qualunque prevista
riduzione dei quantitativi che ha diritto ad esportare, affinché durante la stessa annata caffearia i quantitativi non coperti possano essere ridistribuiti tra i Membri esportatori in grado di esportarli e disposti a farlo. Il 70 per cento della quantità dichiarata conformemente al disposto del presente paragrafo sarà in primo luogo messo a disposizione ai fini della ridistribuzione tra altri Membri esportatori dello stesso tipo di caffè, in proporzione al loro contingente di base, e il 30 per cento in primo luogo messo a disposizione dei Membri esportatori dell'altro tipo di caffè, anche per essi in proporzione al loro contingente di base.
2) Qualora un paese Membro dichiari una quota non coperta durante i
primi sei mesi di un'annata caffearia, il contingente annuo del Membro in questione viene aumentato, durante l'annata caffearia successiva del 30 per cento del volume dichiarato e non esportato.
Detto quantitativo viene imputato sulle quantità annue di esportazione sotto contingente di quei Membri esportatori che hanno accettato la ridistribuzione effettuata a norma del paragrafo 1) del presente articolo, in proporzione alla loro partecipazione alla ridistribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-40