AccordoCapo X

Art. 61

Entrata in vigore

In vigore dal 8 set 1978
. (Entrata in vigore) 1) Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo il 10 ottobre 1976 sempre che, a tale data, i Governi rappresentanti almeno venti Membri esportatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri esportatori, e almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte l'Accordo entrerà definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1976, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 2) L'Accordo può entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1976. A tale fine, se un Governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, prorogato mediante protocollo, notifica al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovrà pervenire entro il 30 settembre 1976, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerità consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, la accettazione o l'approvazione, la notifica avrà l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Il Governo che si impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo, in attesa del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sarà considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data più prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1976 incluso. Il Consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine entro il quale un Governo che applichi provvisoriamente l'Accordo può depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1976, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1) o 2) del presente articolo, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e a ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrerà in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1976, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2, possono decidere, di comune accordo, che esso continuerà a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrerà definitivamente in vigore tra loro.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-61

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