Accordo›Capo VIII
Art. 56
Dispense
In vigore dal 8 set 1978
.
(Dispense)
1) Il Consiglio ha facoltà, a maggioranza ripartita dei due terzi,
di esonerare un Membro da un obbligo nei seguenti casi: circostanze eccezionali o critiche, evento di forza maggiore, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori amministrati in regime di tutela.
2) Nell'accordare una dispensa a un Membro, il Consiglio indica
esplicitamente le modalità, le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato da tale obbligo.
3) Il Consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa
dagli obblighi relativi ai contingenti che siano basate sull'esistenza in un paese Membro, nel corso di uno o più anni, di una produzione esportabile eccedente le esportazioni consentite a tale Membro, oppure derivante dal fatto che il Membro in parola non ha ottemperato alle disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-56