AccordoCapo VIII

Art. 50

Politica di produzione

In vigore dal 8 set 1978
. (Politica di produzione) 1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1) dell'articolo primo, i Membri esportatori si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per adottare e attuare una politica di produzione. 2) Il Consiglio ha facoltà di stabilire procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1) del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriata misure di diversificazione, o di incentivo alla diversificazione, nonché le modalità secondo le quali i Membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria. 3) Il Consiglio può fissare un contributo a carico dei Membri esportatori, onde consentire all'organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i Membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non può essere superiore a 2 centesimi $ US per sacco esportato a destinazione dei paesi Membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
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