Accordo›Capo VIII
Art. 50
52 / 71Politica di produzione
In vigore dal 8 set 1978
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(Politica di produzione)
1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1) dell'articolo primo, i Membri esportatori si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per adottare e attuare una politica di produzione.
2) Il Consiglio ha facoltà di stabilire procedure atte a
coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1) del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriata misure di diversificazione, o di incentivo alla diversificazione, nonché le modalità secondo le quali i Membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
3) Il Consiglio può fissare un contributo a carico dei Membri
esportatori, onde consentire all'organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i Membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non può essere superiore a 2 centesimi $ US per sacco esportato a destinazione dei paesi Membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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