Accordo›Capo VIII
Art. 47
Propaganda
In vigore dal 8 set 1978
(Propaganda)
1) I Membri si impegnano ad incoraggiare il consumo di caffè in
tutti i modi possibili. A tal fine, viene istituito un fondo di propaganda con il compito di stimolare il consumo nei paesi importatori, valendosi di tutti i mezzi appropriati ed indipendentemente dall'origine, dal tipo o dalla denominazione del caffè; conseguire e preservare nella massima misura possibile la qualità e la purezza della bevanda.
2) Il fondo di propaganda è amministrato da un comitato. La
partecipazione al fondo è limitata ai Membri che apportano ad esso un contributo finanziario.
3) Nel corso delle annate caffearie 1976/77 e 1977/78, il fondo è finanziato mediante un diritto obbligatoria sulle marche di esportazione o sulle autorizzazioni di esportazioni equivalenti, che sarà corrisposto dai Membri esportatori a far data dal 1 ottobre 1976. Tale diritto viene così stabilito: 5 centesimi $ US per sacco, per i Membri elencati all'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia inferiore a 100.000 sacchi; 10 centesimi US per sacco, per i Membri elencati all'allegato i e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000 sacchi; 25 centesimi $ US per sacco, per tutti gli altri Membri esportatori. Il fondo potrà inoltre essere finanziato mediante contributi facoltativi versati da altri Membri, alle condizioni che saranno stabilite dal comitato.
4) Il comitato può decidere in qualsiasi momento di continuare a riscuotere un diritto obbligatorio nel corso della terza annata caffearia e nelle annate caffearie seguenti, qualora debba disporre di risorse supplementari per soddisfare agli obblighi assunti in virtù del paragrafo 7) del presente articolo. Il comitato può anche decidere di ricevere contributi da altri Membri, alle condizioni che esso dovrà approvare.
5) Le risorse del fondo sono destinate essenzialmente al
finanziamento delle campagne promozionali condotte nei paesi, membri importatori.
6) Il fondo può patrocinare ricerche e studi attinenti al consumo di caffè.
7) 1 Membri importatori o, nei paesi Membri importatori,
associazioni commerciali riconosciute dal comitato, possono presentare delle campagne da condurre a favore del consumo del caffè. Il fondo può partecipare a concorrenza del 50 per cento al costo di tali campagne. Se le condizioni relative alle campagne sono state accettate di comune accordo, la percentuale del contributo del comitato resta immutata. La durata delle campagne può superare un anno, restando tuttavia inteso che essa non potrà superare i 5 anni.
8) Il versamento di cui al paragrafo 3) viene effettuato dietro
consegna di marche di esportazione, o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito in virtù dell' contiene disposizioni relative al pagamento del diritto di cui al paragrafo 3).
9) Il diritto di cui ai paragrafi 3) e 4) è pagabile in dollari EU
al direttore esecutivo, che provvede a depositare i fondi in un conto speciale da denominare "Conto del fondo di propaganda".
10) Il comitato controlla le somme depositate nel fondo di
propaganda. Non appena possibile, dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, viene presentato al comitato, ai fini dell'approvazione, lo stato delle entrate e delle spese del fondo di propaganda del decorso esercizio, debitamente certificato da un esperto riconosciuto. I conti verificati debitamente approvati dal comitato vengono trasmessi al Consiglio, unicamente a titolo informativo.
11) Il direttore esecutivo è il Presidente del comitato egli
ragguaglia periodicamente il Consiglio sulle attività del comitato.
12) Le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, nonché quelle concernenti le attività di propaganda, sono a carico del fondo di propaganda.
13) Il comitato stabilisce il proprio statuto.
Storico versioni
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