Allegato V
Art. I
In vigore dal 22 lug 1977
ALLEGATO V
POLITICA INDUSTRIALE
Articolo I
1. Per l'applicazione della politica industriale indicata all'articolo VII della Convenzione, il Direttore generale agisce conformandosi alle disposizioni del presente Allegato e alle direttive del Consiglio.
2. Il Consiglio esamina il potenziale e la struttura dell'industria in funzione delle attività dell'Agenzia, e in particolare:
a) la struttura generale dell'industria e dei raggruppamenti industriali;
b) il grado auspicabile di specializzazione nell'industria e i mezzi per raggiungerlo;
c) il coordinamento delle politiche industriali nazionali pertinenti;
d) l'interazione con le politiche industriali pertinenti di altri organismi internazionali;
e) le relazioni fra la capacità di produzione industriale e le possibilità di sbocchi;
f) l'organizzazione del dialogo con gli industriali,
al fine di essere in grado di seguire, ed eventualmente di adattare la politica industriale dell'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-av-i